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Marketing Strategy

NDA e accordo di riservatezza per agenzie: clausole e fac simile

admin
· · 10 min di lettura

L’accordo di riservatezza è il documento più scaricato e meno adattato di tutta la contrattualistica d’impresa. I modelli in circolazione sono quasi tutti generalisti: parlano di «informazioni commerciali, tecniche e finanziarie» e si fermano lì. Nel lavoro digitale questa formula lascia fuori esattamente le informazioni che contano.

Quando un’agenzia entra in un rapporto con un cliente riceve credenziali di accesso a siti, account pubblicitari e strumenti di misurazione; vede liste di contatti; conosce costi di acquisizione, margini e tassi di conversione; legge piani editoriali e calendari di lancio non ancora pubblici. Sono tutte informazioni il cui valore è evidente e che un accordo generico non nomina mai.

Che cos’è e a cosa serve davvero

L’accordo di riservatezza serve a tre cose. La prima è dichiarare che certe informazioni sono riservate, così che chi le riceve non possa sostenere di non averlo saputo. La seconda è delimitare l’uso: le informazioni si possono usare solo per la finalità concordata, non per altre attività e non a favore di terzi. La terza è stabilire cosa accade alla fine, cioè restituzione o distruzione e revoca degli accessi.

Non serve invece a impedire che qualcuno impari facendo. La conoscenza che una persona acquisisce lavorando resta sua: un accordo che pretendesse il contrario sarebbe ineseguibile e probabilmente inefficace. La distinzione utile è fra il know-how generale, che circola con le persone, e le informazioni specifiche del cliente, che non devono circolare affatto.

Va infine chiarito quando serve. Un accordo di riservatezza ha senso nella fase di valutazione — una gara, un incarico che si sta discutendo, uno scambio preliminare — e quando la collaborazione non è ancora regolata da un contratto che contenga già una clausola di riservatezza. Se il contratto principale esiste ed è ben scritto, un accordo separato aggiunge poco.

Le clausole che fanno davvero la differenza

1. L’elenco specifico delle informazioni

È la clausola che trasforma un modello generico in un documento utile. L’elenco dovrebbe nominare espressamente: credenziali, chiavi e configurazioni; elenchi di clienti, contatti e liste di destinatari; dati di performance come spesa pubblicitaria, costo di acquisizione, tassi di conversione e margini; strategie, piani editoriali e materiali non ancora pubblicati; metodologie e modelli di documento sviluppati da una delle parti; condizioni economiche e trattative in corso.

Va aggiunto che non è necessario che le informazioni siano contrassegnate come riservate: la qualificazione discende dalla loro natura. È una precisazione importante, perché nella pratica quotidiana nessuno appone etichette sui messaggi che scambia.

2. Il divieto di immettere informazioni in sistemi di terzi

È la clausola che oggi manca in quasi tutti gli accordi in circolazione ed è quella con il rischio più concreto. Incollare in uno strumento esterno un listino, una lista clienti o un documento strategico è un gesto che richiede due secondi, viene fatto senza pensarci e può costituire di per sé una divulgazione, a seconda di cosa le condizioni d’uso di quel servizio consentono al fornitore di farne.

La formulazione utile vieta l’immissione di informazioni riservate in sistemi o servizi di terzi, compresi i sistemi di intelligenza artificiale generativa, senza consenso scritto e senza aver verificato che le condizioni d’uso non consentano al fornitore di utilizzare i dati per finalità proprie. Non è un divieto ideologico sull’uso di questi strumenti: è una verifica preventiva su quali strumenti e con quali dati.

3. La gestione delle credenziali

Le credenziali meritano un comma dedicato perché non sono un’informazione come le altre: sono una chiave. L’accordo dovrebbe prevedere l’obbligo di conservarle con misure adeguate, di non condividerle su canali non protetti e di richiederne la revoca al termine dell’utilizzo.

Quest’ultimo punto è quello che nella pratica non viene mai fatto. Alla fine di una collaborazione le utenze restano attive per mesi o per anni, spesso su account che nessuno controlla più. Prevedere l’obbligo di chiederne la revoca sposta la responsabilità su chi esce, che è la parte che sa quali accessi ha.

4. Cosa non è riservato

Le esclusioni non sono un cedimento, sono ciò che rende l’accordo credibile e applicabile. Non sono riservate le informazioni già pubbliche, quelle già legittimamente possedute prima della comunicazione, quelle ottenute da terzi non vincolati e quelle sviluppate autonomamente. Va aggiunta la divulgazione imposta dalla legge o dall’autorità, con l’obbligo di informare l’altra parte ove possibile.

Un accordo senza esclusioni non protegge di più: rende soltanto più facile sostenere che è eccessivo e quindi contestarlo.

5. La durata degli obblighi

È uno dei pochi punti realmente negoziabili. Termini molto lunghi rendono l’accordo difficile da rispettare nella pratica e poco credibile; termini brevi lo rendono inutile su informazioni che conservano valore nel tempo, come listini e metodologie. Nei rapporti fra imprese l’intervallo più frequente è fra tre e cinque anni dalla cessazione.

Va distinta la durata dell’accordo dalla permanenza degli obblighi: l’accordo può scadere, ma la riservatezza sulle informazioni già ricevute deve sopravvivere. Sono due termini diversi e vanno scritti separatamente.

6. La non sollecitazione, che è un’altra cosa

Spesso viene inserita nello stesso documento ma è una clausola distinta e va valutata a parte: limita la libertà delle persone che lavorano nelle due organizzazioni, non la circolazione di informazioni. Se la si inserisce, conviene circoscriverla a chi è effettivamente coinvolto nel progetto, per un periodo contenuto, e con l’eccezione per le candidature spontanee e per gli annunci rivolti al pubblico.

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5 pagine, 11 articoli, un allegato per delimitare cosa viene effettivamente condiviso. PDF per leggerlo, Word per adattarlo al tuo caso.

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Download libero, nessuna registrazione richiesta. Fac-simile generico a scopo informativo: non è un parere legale e non sostituisce l’assistenza di uno studio legale specializzato.

Reciproco o unilaterale

Un accordo unilaterale vincola solo chi riceve le informazioni ed è la forma corretta quando lo scambio è a senso unico — per esempio quando un’azienda apre i propri dati a un fornitore in fase di valutazione. Un accordo reciproco vincola entrambe ed è più adatto quando anche il fornitore comunica informazioni proprie: metodologie, condizioni economiche, dati su altri progetti.

Nella pratica delle agenzie il reciproco è quasi sempre la forma giusta, perché nel corso di una trattativa entrambe le parti finiscono per scoprire qualcosa dell’altra. Firmare un unilaterale quando lo scambio è reciproco significa accettare un obbligo senza ricevere la corrispondente tutela.

Cosa l’accordo di riservatezza non copre

Un equivoco frequente merita di essere chiarito: l’accordo di riservatezza non sostituisce l’atto di nomina a responsabile del trattamento. Sono due documenti con funzioni diverse. Il primo protegge il valore commerciale delle informazioni; il secondo disciplina il trattamento dei dati personali secondo l’articolo 28 del Regolamento europeo, con obblighi specifici su istruzioni, misure di sicurezza, sub-responsabili e cancellazione.

Quando l’agenzia tratta dati personali per conto del cliente — e succede quasi sempre — servono entrambi. Ne parliamo nella guida alla nomina a responsabile del trattamento, dove trovi il fac-simile dedicato.

Gli errori che si vedono più spesso

Il primo è usare un modello generalista che non nomina credenziali, liste e dati di performance.

Il secondo è firmare un unilaterale quando lo scambio è reciproco.

Il terzo è inserire una penale sproporzionata, che può essere ridotta dal giudice e che nel frattempo rende l’accordo più difficile da far firmare.

Il quarto è non prevedere nulla sulle credenziali, che è l’informazione più delicata di tutte.

Il quinto è ritenere che copra anche i dati personali, e quindi non predisporre l’atto di nomina.

Come usare il fac-simile

Il documento è pensato per essere compilato. L’allegato — che nessun modello generico ha — serve a delimitare cosa viene effettivamente condiviso: finalità dello scambio, categorie di informazioni per ciascuna parte, persone autorizzate ad accedere, sistemi e credenziali condivise, canale di scambio concordato. Compilarlo richiede dieci minuti e rende l’accordo molto più difficile da contestare.

Se l’accordo precede una collaborazione che poi si concretizza, i documenti che vengono dopo sono i contratti dedicati: consulenza web marketing, consulenza SEO, gestione dei social, gestione delle campagne.

Gli altri fac-simile per chi lavora nel digitale

Tutti i modelli sono in PDF e in Word editabile, con download libero e una guida che spiega le clausole una per una: Contratto influencer · Contratto di consulenza SEO · Contratto social media manager · Contratto di realizzazione sito web · Contratto gestione campagne pubblicitarie · Contratto di consulenza web marketing · Contratto di sviluppo ecommerce · Contratto di manutenzione sito web · Nomina a responsabile del trattamento (GDPR) · Liberatoria per immagine, foto e video · Cessione dei diritti su contenuti e grafiche · Modello di preventivo e proposta commerciale. L’indice completo è nella pagina modelli e fac-simile di contratto.

Domande frequenti

Un accordo di riservatezza serve davvero o è una formalità?

Serve, ma soprattutto in due momenti: nella fase di valutazione, quando non esiste ancora un contratto che contenga una clausola di riservatezza, e quando le informazioni scambiate hanno un valore commerciale evidente. Se il contratto principale è già stato firmato e contiene una clausola ben scritta, un accordo separato aggiunge poco.

Che differenza c’è fra accordo reciproco e unilaterale?

L’unilaterale vincola solo chi riceve le informazioni ed è corretto quando lo scambio è a senso unico. Il reciproco vincola entrambe le parti ed è la forma adatta quando anche il fornitore comunica informazioni proprie, come metodologie, condizioni economiche o dati su altri progetti. Nella pratica delle agenzie il reciproco è quasi sempre la scelta giusta.

Le credenziali di accesso rientrano nelle informazioni riservate?

Sì, e meritano un comma dedicato perché non sono un’informazione come le altre: sono una chiave. L’accordo dovrebbe prevedere l’obbligo di conservarle con misure adeguate, di non condividerle su canali non protetti e di richiederne la revoca al termine dell’utilizzo, cosa che nella pratica non viene quasi mai fatta.

Posso usare strumenti di intelligenza artificiale con i dati di un cliente?

Dipende da quali dati e da quale strumento, ed è esattamente la ragione per cui l’accordo dovrebbe contenere una clausola specifica. La formulazione utile vieta l’immissione di informazioni riservate in servizi di terzi senza consenso scritto e senza aver verificato che le condizioni d’uso non consentano al fornitore di utilizzare i dati per finalità proprie.

Quanto deve durare l’obbligo di riservatezza?

Nei rapporti fra imprese l’intervallo più frequente è fra tre e cinque anni dalla cessazione. Termini molto lunghi rendono l’accordo poco credibile e difficile da rispettare; termini brevi lo rendono inutile su informazioni che mantengono valore nel tempo. Vanno tenute distinte la durata dell’accordo e la permanenza degli obblighi sulle informazioni già ricevute.

L’accordo di riservatezza copre anche i dati personali?

No, ed è un equivoco frequente. Sono due documenti con funzioni diverse: l’accordo di riservatezza protegge il valore commerciale delle informazioni, l’atto di nomina a responsabile del trattamento disciplina il trattamento dei dati personali secondo l’articolo 28 del Regolamento europeo. Quando l’agenzia tratta dati per conto del cliente servono entrambi.

Conviene inserire una penale?

Può avere un effetto deterrente utile, ma va calibrata: un importo sproporzionato rispetto al valore del rapporto può essere ridotto in sede giudiziale e nel frattempo rende l’accordo più difficile da far firmare. Se le informazioni scambiate hanno un valore rilevante, è il punto su cui vale la pena chiedere una verifica legale.

Posso usare questo fac-simile così com’è?

È pensato per essere compilato e adattato, non firmato senza modifiche. È un modello generico che non conosce il tipo di informazioni che scambierai né il livello di tutela di cui hai bisogno. Prima di usarlo fallo verificare da uno studio legale specializzato, soprattutto se il valore delle informazioni è rilevante.

Avvertenza: il fac-simile e i contenuti di questa pagina hanno finalità informativa e divulgativa. Si tratta di un modello generico, non calibrato su un caso concreto: non costituisce un parere legale e non sostituisce l’assistenza di un professionista abilitato. La soluzione migliore resta sempre rivolgersi a uno studio legale specializzato in diritto digitale e contrattualistica d’impresa, che possa redigere un documento cucito su misura sulle caratteristiche del progetto, sul tipo di cliente e sul livello di rischio che si è disposti ad assumersi. Gli aspetti fiscali e previdenziali vanno sottoposti al proprio commercialista.